Debito di indennizzo dell’assicuratore, liquidazione del danno e rivalutazione monetaria

3 Aprile 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI ASSICURATIVI

Debito di indennizzo dell’assicuratore, liquidazione del danno e rivalutazione monetaria

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 cod. civ. dà luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato. Tuttavia, l’assicurato che, a causa del ritardo ingiustificato nella liquidazione del danno, debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale.

Close up of an executive hands holding a pen and indicating where to sign a contract at office

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4138

Corte di Appello di Genova, sentenza 30 giugno 2016, n. 734

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