Al via il correttivo della Riforma Cartabia sulla mediazione civile

25 Gennaio 2025

Entrano in vigore oggi, 25 gennaio 2025, le novità introdotte dal correttivo della Riforma Cartabia (Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 in G.U. 10 gennaio 2025, n. 7) che integra la normativa della mediazione civile e commerciale, il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Vediamo in sintesi quelle più significative.

 

Durata della mediazione civile (art. 6)

Il procedimento di mediazione può avere una durata di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

In caso di mediazione delegata dal giudice nel corso del giudizio, la durata è sempre di sei mesi, ma è prorogabile per ulteriori tre mesi per una sola volta.

In ogni caso, la proroga dovrà risultare da accordo scritto tra le parti o dal verbale di mediazione.

Viene confermato che la mediazione civile NON è soggetta alla sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto).

 

Delega per la partecipazione in mediazione (art. 8)

La delega per la partecipazione all’incontro di mediazione è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante. La delega sarà poi consegnata alla segreteria dell’organismo unitamente a copia non autenticata del documento di identità del delegato.

Nei casi di atti soggetti a trascrizione (art. 2643 c.c.), il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Si ricorda, comunque, l’importanza della partecipazione personale della parte per avere maggiori chance di successo della mediazione e per evitare le conseguenze processuali in caso di mancata partecipazione.

 

Mediazione in modalità telematica (art. 8 bis)

La mediazione può svolgersi in modalità telematica solo se vi è l’accordo di tutte le parti.

In tal caso, tutti gli atti devono essere digitalizzati e, a conclusione del procedimento, il mediatore forma un file con il verbale con l’eventuale accordo che dovrà essere firmato digitalmente dalle parti e dagli avvocati. Il mediatore deve verificare l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme delle parti prima di apporre la propria.

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto (art. 8 ter)

Viene introdotta la distinzione tra mediazione in modalità telematica e mediazione da remoto.

Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

In questo caso, il verbale potrà essere sottoscritto digitalmente quando vi sia il consenso di tutte le parti, altrimenti, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni dovranno essere apposte da tutti in modalità analogica personalmente davanti al mediatore.

Infine, si prevede che le parti debbano cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

Termine di decadenza (art. 11, comma 4 bis)

Quando la mediazione si conclude senza accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.

Pertanto, nelle impugnazioni delle delibere condominiali, quando la mediazione si conclude senza accordo, la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il termine di 30 gg dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo (viene ripristinato il termine già previsto ante riforma Cartabia).

 

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