Agevolazioni fiscali in mediazione civile con format per gli accordi

28 Marzo 2024

Optare per la mediazione civile per la risoluzione di una controversia è vantaggioso sia per i tempi e i costi ridotti rispetto ad una causa, sia per i benefici fiscali che la legge riconosce a chi sceglie la procedura di mediazione civile come metodo di risoluzione alternativa delle liti.

Di seguito sono riportate le agevolazioni fiscali previste dalla legge e il testo da aggiungere agli accordi raggiunti in mediazione civile soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

Esenzione imposte e tasse 
(art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
 

Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
(art. 20, D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28)

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Testo da aggiungere agli accordi raggiunti in mediazione civile

Si riporta di seguito il testo da aggiungere agli accordi raggiunti in mediazione civile soggetti a registrazione al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge (art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28).
Si tratta della dichiarazione del valore dell’accordo e della esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro (l’imposta è dovuta solo per l’eventuale parte eccedente).

Si evidenzia poi che, a prescindere dal valore, l’accordo è altresì esente dalle imposte ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. ___
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché ai fini della determinazione del valore repertoriale e ove di necessità ai sensi dell’art. 1 comma 497 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni, le parti attribuiscono al presente accordo il valore di Euro _________ .
Il presente verbale è pertanto esente dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi genere o natura ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, sussiste esenzione dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 17 comma 3 del suddetto D.Lgs. n. 28/2010 fino al valore di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e, a prescindere dal valore, è altresì esente dalle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, il tutto in conformità a quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate Lazio – Direzione Regionale Lazio – Settore Servizi – Ufficio Servizi Fiscali – Area 2, nell’Allegato Tecnico Esplicativo riguardo il Tavolo Tecnico con i Consigli Notarili del Lazio nella seduta del 12 maggio 2022.

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