Optare per la mediazione civile per la risoluzione di una controversia è vantaggioso sia per i tempi e i costi ridotti rispetto ad una causa, sia per i benefici fiscali che la legge riconosce a chi sceglie la procedura di mediazione civile come metodo di risoluzione alternativa delle liti.
Di seguito sono riportate le agevolazioni fiscali previste dalla legge e il testo da aggiungere agli accordi raggiunti in mediazione civile soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Esenzione imposte e tasse
(art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28)
Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
(art. 20, D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28)
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
3. È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
Testo da aggiungere agli accordi raggiunti in mediazione civile
Si riporta di seguito il testo da aggiungere agli accordi raggiunti in mediazione civile soggetti a registrazione al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge (art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28).
Si tratta della dichiarazione del valore dell’accordo e della esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro (l’imposta è dovuta solo per l’eventuale parte eccedente).
Si evidenzia poi che, a prescindere dal valore, l’accordo è altresì esente dalle imposte ipotecaria, catastale e di bollo.